Art. 11 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](3) Liberta' di espressione e d'informazione 1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di espressione. Tale diritto include la liberta' di opinione e la liberta' di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorita' pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La liberta' dei media e il loro pluralismo sono rispettati. Spiegazione 1. L'articolo 11 (3) corrisponde all'articolo 10 della CEDU, che recita: "1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di espressione. Tale diritto include la liberta' d'opinione e la liberta' di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorita' pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive. 2. L'esercizio di queste liberta', poiche' comporta doveri e responsabilita', puo' essere sottoposto alle formalita', condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societa' democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrita' territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorita' e l'imparzialita' del potere giudiziario.". In applicazione dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (1), questo diritto ha lo stesso significato e la stessa portata di quello garantito dalla CEDU. Le limitazioni che possono essere apportate non possono pertanto andare oltre quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 10, salve restando le restrizioni che il diritto dell'Unione in materia di concorrenza puo' apportare alla facolta' degli Stati membri di instaurare i regimi di autorizzazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terza frase della CEDU. 2. Il paragrafo 2 di questo articolo esplicita le conseguenze del paragrafo 1 in relazione alla liberta' dei media. Si basa segnatamente sulla giurisprudenza della Corte in materia di televisione, in particolare nella causa C-288/89 (sentenza del 25 luglio 1991, Stichting Collectieve Antennevoorziening Gouda e.a., Racc. I-4007) e sul Protocollo sui sistemi di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al trattato CE, ed ora alla Costituzione, nonche' sulla direttiva 89/552/CE del Consiglio (cfr. in particolare 17° considerando).
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[3](1) Articolo II-112, paragrafo 3 della Costituzione. (3) Articolo II-71 della Costituzione
Testo vigente dal 21 aprile 2005
