Art. 12 (Spiegaz. Carta Diritti)
[1](2) Liberta' di riunione e di associazione 1. Ogni individuo ha diritto alla liberta' di riunione pacifica e alla liberta' di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volonta' politica dei cittadini dell'Unione. Spiegazione 1. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo corrispondono alle disposizioni dell'articolo 11 della CEDU, che recita: "l. Ogni persona ha diritto alla liberta' di riunione pacifica e alla liberta' d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi. 2. L'esercizio di questi diritti non puo' essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una societa' democratica, alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale e alla protezione dei diritti e delle liberta' altrui. Il presente articolo non osta a che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di tali diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o dell'amministrazione dello Stato.". Le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 12 (1) hanno lo stesso significato di quella della CEDU, ma la loro portata e' piu' estesa, dato che possono essere applicate a tutti i livelli, incluso quindi il livello europeo. Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3 della Carta (1), le limitazioni di questo diritto non possono pertanto andare oltre quelle considerate come legittime ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 11 della CEDU. 2. Tale diritto si fonda parimenti sul punto 11 della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. 3. Il paragrafo 2 di quest'articolo corrisponde all'articolo I-46, paragrafo 4 della Costituzione.
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[3](1) Articolo II-72 della Costituzione. (2) Articolo II-72 della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
