[1]Articolo I-52 Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

[2]1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui godono negli Stati membri, in virtu' del diritto nazionale, le chiese e le associazioni o comunita' religiose. 2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtu' del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. Riconoscendone l'identita' e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art52 · fonte su Normattiva