Art. 7 (Convenzione)
Al fine di agevolare lo studio e la divulgazione della conoscenza delle scoperte archeologiche, ciascuna Parte si impegna: i. a realizzare o ad aggiornare le inchieste, gli inventari e la cartografia dei siti archeologici negli spazi soggetti alla sua giurisdizione; ii. ad adottare ogni disposizione pratica affinche' sia possibile ottenere al termine di operazioni archeologiche, un documento scientifico di sintesi da pubblicare, preliminare alla necessaria divulgazione integrale degli studi specializzati.
Testo vigente dal 12 maggio 2015
