Ciascuna Parte si impegna: i. a prevedere un sostegno finanziario per la ricerca archeologica da parte dei poteri pubblici nazionali, regionali o locali in funzione delle loro rispettive competenze; ii ad accrescere i mezzi materiali dell'archeologia preventiva: a. adottando le disposizioni utili affinche', in occasione di grandi lavori di riassetto pubblico o privato sia prevista mediante fondi adeguatamente provenienti dal settore pubblico o dal settore privato, la copertura completa del costo di ogni necessaria operazione archeologica connessa a questi lavori, b. facendo figurare nel bilancio preventivo di questi lavori, sullo stesso piano degli studi sull'impatto resi necessari da preoccupazioni relative all'ambiente e all'assetto del territorio, gli studi e le prospezioni archeologiche preliminari, i documenti scientifici e di sintesi nonche' le comunicazioni e pubblicazioni complete concernenti le scoperte.

Testo vigente dal 12 maggio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-04-29;57~convenzione-art6 · fonte su Normattiva