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[1]E' convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476, recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure gia' adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976, con le seguenti modificazioni:

[2]All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "ai sensi della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15", sono aggiunte le seguenti: "per la durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a 7 anni"; e le parole: "alle disposizioni vigenti", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865". All'articolo 2, lettera b), dopo le parole: "quarto comma", sono aggiunte le seguenti: "dell'articolo 16"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "La corresponsione del prezzo di cui al presente articolo deve essere effettuata non oltre i novanta giorni successivi all'adesione degli interessati". All'articolo 3, le parole: "nella misura dei due terzi del suo ammontare al proprietario e del terzo residuo ai suindicati soggetti", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del cinquanta per cento, rispettivamente, al proprietario ed ai suindicati soggetti". All'articolo 4, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: "Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, la indennita' di cui al comma precedente spetta nella misura della meta' al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, ai quali viene corrisposta direttamente". Al secondo comma, le parole: "Se il proprietario intende eseguire in proprio il ripristino, dovranno essergli rimborsate integralmente le spese relative", sono sostituite dalle seguenti: "Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente le opere, gli dovranno essere rimborsate integralmente le spese relative".

Testo in vigore dal 25 agosto 1976 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1976-08-19;570~artunico · fonte del testo