Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 8 giugno 2001, n.327.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
In caso di espropriazione di fondo agricolo sul quale siano presenti anche titolari di rapporti obbligatori (fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante), il proprietario è titolare di un autonomo diritto all'indennizzo, che va calcolato in base al valore agricolo medio del fondo ed è dovuto, ai sensi del terzo comma dell'art. 17. L. 22 ottobre 1971 n. 865, nel limite massimo del valore venale del fondo, mentre il titolare del rapporto obbligatorio è titolare a sua volta di un autonomo diritto all'indennizzo, che consiste in una somma pari al valore agricolo medio, indicato dal primo comma dell'art. 16 L. n. 865/1971, corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. (In base a tali principi, si è dichiarata infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, L. 22 ottobre 1971 n. 865).
Art. 42 cost. · Art. 12 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 17 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Ordina la restituzione degli atti alla Corte d'Appello di Brescia al fine di accertare la persistente rilevanza della questione sollevata in relazione alla sopravvenienza della l. 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari). Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1988. Il Presidente: SAJA…
Art. 3 cost. · Art. 17 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 43 Contratti agrari
In materia di indennita` di espropriazione, relativamente alla determinazione dei criteri per un giusto ristoro dell'espropria- to, non puo` non riconoscersi un ampio spazio riservato alla discrezionalita` legislativa, almeno fino al punto in cui non si incorra in scelte costituzionalmente obbligate. Tali scelte non si ravvisano in ordine alla questione di legittimita` costituzio- nale - che e` dichiarata percio` manifestamente inammissibile - dell'art. 17, secondo comma, l. 22 ottobre 1971, n. 865, de- nunziato - in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost. - nella parte in cui prevede che al mezzadro, cosi` come al fittavolo, al colono o al compartecipe, costretto ad abbandonare il fondo espropriato, venga corrisposta una indennita` aggiuntiva di ammontare pari all'indennizzo corrisposto al proprietario. Peraltro, la valuta- zione, anche economica, di ricorrere alla procedura espropriativa e` rimessa all'iniziativa dell'espropriante e d'altra parte, deve ammettersi essere meritevole di tutela la condizione di chi abbia impiegato il proprio lavoro nella coltivazione di un fondo e sia costretto ad abbandonarlo a seguito della procedura stessa.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 17 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Vanno restituiti gli atti al giudice 'a quò relativamente alla questione di legittimita` sollevata, perche` la stessa autorita` ne accerti la persistente rilevanza alla luce dello 'ius superveniens' costituito dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, il cui art. 50, comma quarto, attribuisce ora al mezzadro, costretto a lasciare il fondo soggetto ad immediata utilizzazione urbanistica, il diritto all'indennizzo previsto dal precedente art. 43 per il caso di risoluzione incolpevole del rapporto agrario. (Questione di legittimita`, in riferimento agli artt. 3, 35, 44 Cost., dell'art. 17 della L. 22 ottobre 1971 n. 865, nella parte in cui non prevede che il mezzadro costretto a lasciare il fondo per l'attuazione di opere edilizie abbia diritto ad indennizzo, cosi` come viceversa previsto dallo stesso art. 17, per l'ipotesi in cui il fondo sia stato espropriato sempre per ragioni urbanistiche).
Art. 3 cost. · Art. 35 cost. · Art. 44 cost. · Art. 17 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
È manifestamente inammissibile - in quanto sollevata con ordinanza che non motiva (ne', con l'esposizione del fatto, ne lascia comunque desumere) la concreta rilevanza nel giudizio a quo - la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 17 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle LL. 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847 ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), "nella parte in cui, dopo aver riconosciuto al coltivatore non proprietario (fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante) un diritto, autonomo e disgiunto da quello del proprietario, a percepire un'indennità di pari importo: a) non consente al coltivatore stesso di essere parte del procedimento ablativo; b) subordina il pagamento dell'indennità a lui spettante al comportamento del proprietario, cui è rimessa l'accettazione dell'indennità per lui solo predeterminata".
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 2 cost. · Art. 17 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Vanno restituiti ai giudici rimettenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (concernente i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione disposta ai sensi della legge predetta), sollevate in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., in quanto, essendo intervenuta nel corso dei giudizi la l. 28 gennaio 1977, n. 10, che ha introdotto nuovi criteri per la determinazione dell'indennità di esproprio, si rende necessario, da parte dei giudici a quibus, un nuovo esame della rilevanza della questione alla luce della nuova normativa.
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 16 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata · Art. 17 Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata
Nel corso di un giudizio incidentale di legittimità costituzionale la Corte può disporre la sospensione di ogni pronuncia sul rito e sul merito al fine di acquisire presso i competenti uffici della pubblica amministrazione i dati necessari per la completa ed approfondita conoscenza delle esigenze e degli interessi per la cui tutela siano state emanate le norme denunciate (nel caso di specie erano state denunciate alcune norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865).
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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urn:nir:stato:legge:1971-10-22;865~art17 · fonte su Normattiva