Art. 1 (Protocollo)
PROTOCOLLO DI ADESIONE del Governo della Repubblica portoghese all'Accordo tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni firmato a Schengen il 14 giugno 1985 quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana firmato a Parigi il 27 novembre 1990 I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito indicato come "l'Accordo", nonche' il Governo della Repubblica italiana, che ha aderito a detto Accordo con il Protocollo firmato a Parigi il 27 novembre 1990, ed il Governo della Repubblica portoghese, d'altro lato, considerando i progressi gia' realizzati in seno alle Comunita' Europee al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi, prendendo atto che il Governo della Repubblica portoghese condivide la volonta' di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere comuni nei riguardi della circolazione delle persone, e di agevolare il trasporto e la circolazione delle merci e dei servizi attraverso dette frontiere, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Con il presente protocollo, la Repubblica portoghese aderisce all'Accordo quale emendato dal Protocollo di adesione del Governo della Repubblica italiana, firmato a Parigi il 27 novembre 1990.
Testo vigente dal 3 gennaio 1994
