Art. 4 (Protocollo)
1. Il presente Protocollo e' firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione. 2. Il presente Protocollo e' applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla sua firma. Esso entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i cinque Stati firmatari dell'Accordo ed il Governo della Repubblica portoghese avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo. Nei confronti della Repubblica italiana il presente protocollo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data alla quale essa avra' espresso il proprio consenso ad essere vincolata dal presente protocollo e non prima della data di entrata in vigore del presente protocollo tra le altre Parti contraenti. 3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo e' depositario del presente Protocollo; ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica altresi' ad essi la data della sua entrata in vigore.
Testo vigente dal 3 gennaio 1994
