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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 1857, concernente modificazione alle aliquote di tassa di vendita sugli oli minerali e loro residui, con la seguente modificazione.

[8]All'art. 3 e' aggiunto il seguente comma:

[9]«Maggiori riduzioni potranno essere consentite per le imprese produttrici di energia elettrica, le quali si trovino nella impossibilita' di sostituire energia idrica a quella termica».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 26 marzo 1936 - Anno XIV

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]Mussolini - Di Revel

[14]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 18 aprile 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-03-26;571~art1 · fonte del testo