I membri del personale dell'Organizzazione che esplicano le loro funzioni in Italia beneficeranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito, conformemente all'articolo 18 del Protocollo e dell'esonero dalle imposte previste dalla legge italiana del 31 ottobre 1966, n. 946.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574~art24 · fonte su Normattiva