I membri del personale dell'Organizzazione che esplicano le loro funzioni in Italia beneficeranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito, conformemente all'articolo 18 del Protocollo e dell'esonero dalle imposte previste dalla legge italiana del 31 ottobre 1966, n. 946.
Testo vigente dal 27 settembre 1978
