Adesione al protocollo sui privilegi e le immunita' dell'INMARSAT (Organizzazione internazionale satelliti marittimi)
Art. 7 (Protocollo)
del personale 1. I membri del personale beneficeranno dei seguenti privilegi ed immunita':
- a)l'immunita' da procedimenti giudiziari, anche dopo che essi non siano piu' al servizio dell'INMARSAT, per quanto concerne gli atti, ivi incluse le parole pronunciate o scritte, da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunita' non si applichera' tuttavia nel caso di una infrazione al Codice Stradale commessa da parte di un membro del personale, o nel caso di un danno causato da un'autovettura o da altri mezzi di trasporto di sua proprieta' o da lui condotti;
- b)l'esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei loro rispettivi nuclei familiari, da ogni obbligo di servizio nazionale, ivi incluso il servizio militare;
- c)l'inviolabilita' per tutti i loro documenti ufficiali relativi all'esercizio del le loro funzioni nell'ambito delle attivita' ufficiali dell'INMARSAT;
- d)l'esenzione, assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, dalle restrizioni alla immigrazione e dalla registrazione degli stranieri;
- e)lo stesso trattamento, relativamente al controllo valutario e dei cambi, che viene accordato ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
- f)assieme ai membri delle loro famiglie facenti parte dei rispettivi nuclei familiari, le stesse facilitazioni per il rimpatrio, in caso di crisi internazionale, che vengono accordate ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
- g)il diritto di importare in esenzione doganale il loro mobilio ed effetti personali, ivi inclusa un'autovettura, al momento in cui essi assumeranno le loro funzioni nello Stato interessato e il diritto ad esportarli in esenzione doganale al termine delle loro funzioni in quello Stato; in entrambi i casi, conformemente alle leggi e ai regolamenti dello Stato interessato. Tuttavia, tranne che in conformita' a tali leggi e regolamenti, i beni che sono stati esentati in base al presente comma non saranno trasferiti, noleggiati o prestati in maniera permanente o temporanea, ne' venduti. 2. Gli stipendi e gli emolumenti pagati dall'INMARSAT ai membri del personale saranno esenti dall'imposta sul reddito, a partire dalla data in cui nei confronti di tali membri del personale l'INMARSAT applichera' una imposta sui loro stipendi a beneficio di quest'ultima. Le Parti al Protocollo potranno tenere conto di tali stipendi ed emolumenti allo scopo di valutare l'ammontare delle imposte da applicare al reddito proveniente da altre fonti. Alle parti al Protocollo non viene richiesto di accordare l'esenzione dall'imposta sul reddito relativamente a pensioni e rendite pagate ad ex-membri del personale. 3. A condizione che i membri del personale siano assicurati in base ad un regime di sicurezza sociale dall'INMARSAT, l'INMARSAT e i membri del suo personale saranno esentati da ogni contributo obbligatorio a regimi nazionali di sicurezza sociale. Tale esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un regime nazionale di sicurezza sociale, conformemente alla legislazione della Parte al Protocollo interessata, ne' obbliga una Parte al Protocollo ad effettuare pagamenti di prestazioni in base a regimi di sicurezza sociale a membri del personale che sono esentati ai sensi delle disposizioni del presente paragrafo. 4. Le Parti al Protocollo non saranno obbligate ad accordare ai loro cittadini o residenti permanenti i privilegi e le immunita' di cui ai comma b), d), e), f), e g) del paragrafo 1.
Testo vigente dal 28 luglio 1988
