dall'imposta sul reddito I membri del personale dell'Agenzia che esercitano le loro funzioni in Italia beneficieranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito conformemente all'Articolo XVIII dell'Annesso I alla Convenzione e dell'esonero dalle imposte previste dalla Legge italiana N. 946 del 31 Ottobre 1966.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;305~art25 · fonte su Normattiva