1. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni immobili secondo la definizione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati. 2. Gli utili provenienti dalla alienazione di beni mobili facenti parte della proprieta' aziendale di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa), sono imponibili in detto altro Stato. 3. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1 e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;575~art13 · fonte su Normattiva