1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente articolo. 2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili nella Repubblica di Singapore, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, puo', prescindendo da ogni altra disposizione della presente Convenzione, includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito. In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte cosi' calcolate l'imposta singaporeana su tali elementi di credito, ma l'ammontare della deduzione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Nessuna deduzione sara' invece accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario dei detti elementi di reddito in base alla legislazione italiana. 3. Fatte salve le disposizioni della legislazione di Singapore concernenti la concessione di un credito nei confronti della imposta singaporeana dell'imposta dovuta in un paese diverso da Singapore, l'imposta italiana dovuta su redditi provenienti dall'Italia e' deducibile dall'imposta singaporeana dovuta a grossi redditi. 4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non e' prelevata o e' ridotta per un periodo limitato di tempo in virtu' della legislazione di detto Stato, tale imposta non prelevata o ridotta si considera pagata per un ammontare che non eccede il:

  • a)dieci per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
  • b)dodici e mezzo per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 1.1; e
  • c)quindici per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.

Testo vigente dal 27 settembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;575~art22 · fonte su Normattiva