1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevato per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o amministrative e dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione dei beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi e dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a)per quanto concerne la Repubblica, di Singapore: l'imposta sul reddito (the income tax) (qui di seguito indicata quale "imposa singaporeana");
- b)per quanto concerne l'Italia:
- 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche, 2) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la firma della Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 27 settembre 1978
