Art. 13 (Accordo multilaterale)
procedura di recupero e' intentata nello Stato contraente: (a) dove il debitore ha il proprio domicilio o la propria sede; (b) dove il debitore possiede una istituzione commerciale se il suo domicilio o la sua sede non sono situati sul territorio di uno Stato contraente; (c) dove il debitore possiede degli averi, in mancanza dei titoli di competenza enunciati ai paragrafi (a) e (b) precedenti; (d) dove EUROCONTROL ha la sua sede, in assenza dei titoli di competenza enunciati ai paragrafi da (a) a (c) precedenti.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
