Art. 3 (Convenzione)
1. Sono competenti a dichiarare il fallimento i tribunali dello Stato contraente sul territorio del quale sono situati il centro degli affari del commerciante o la sede della societa' commerciale. Tuttavia, qualora la sede ed il centro degli affari della societa' commerciale si trovino in luoghi diversi ed ove la sede sia situata sul territorio di uno degli Stati contraenti mentre il centro degli affari e' situato sul territorio dell'altro Stato contraente, sono competenti i tribunali di questo ultimo Stato. 2. Se i tribunali degli Stati contraenti non sono competenti in applicazione del paragrafo 1, la loro competenza e' ciononostante riconosciuta qualora il debitore sia stato dichiarato fallito nello Stato nel quale esso possiede uno stabilimento. Tuttavia detta competenza non e' riconosciuta dall'altro Stato, qualora quest'ultimo sia parte in una Convenzione internazionale che preveda la competenza dei tribunali di uno Stato terzo.
Testo vigente dal 7 novembre 1985
