Art. 12 (Accordo multilaterale)
1. La procedura di recupero della somma dovuta e' intentata sia da EUROCONTROL, sia, dietro richiesta di EUROCONTROL, da uno Stato contraente. 2. Il recupero viene conseguito, sia per via giudiziale, sia per via amministrativa. 3. Ciascuno Stato contraente fa sapere ad EUROCONTROL le procedure che sono applicate in questo Stato nonche' le giurisdizioni o le autorita' amministrative competenti.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
