Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi
Art. 8 (Accordo multilaterale)
percepisce i canoni di rotta menzionati all'articolo 7. A tal fine, essi costituiscono un canone unico dovuto per ciascun volo, che e' un credito unico di EUROCONTROL ed e' pagabile presso la sua sede.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
