Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 36 della convenzione, introdotto dall'articolo XXXIII del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981, nonche' in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 del protocollo del 6 luglio 1970, dall'articolo 3 del protocollo del 21 novembre 1978, dall'articolo XL del citato protocollo del 12 febbraio 1981 e dall'articolo 28 dell'accordo multilaterale di pari data.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~approvazione-art2 · fonte su Normattiva