I costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, e comunicati ad Eurocontrol ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della convenzione, nel testo introdotto dall'articolo III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~approvazione-art3 · fonte su Normattiva