I costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, e comunicati ad Eurocontrol ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), della convenzione, nel testo introdotto dall'articolo III del protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
