1. Le spese relative ai bilanci di esercizio e d'investimento sono contabilizzate nel bilancio dell'anno durante il quale i titoli di pagamento sono vistati dal contabile dell'Agenzia. 2. Le entrate sono contabilizzate nel bilancio dell'anno durante il quale esse sono incassate dall'Agenzia. 3. I conti di ciascun esercizio sono fissati dal Comitato non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio e sottoposti all'approvazione della Commissione che decide definitivamente nei loro confronti.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art28 · fonte su Normattiva