1. I conti della totalita' delle entrate e delle spese di ciascun bilancio sono esaminati da una commissione di controllo composta da due funzionari specializzati appartenenti alle amministrazioni delle Parti contraenti. Questi funzionari che debbono essere di nazionalita' diversa, sono nominati dalla Commissione deliberante alle condizioni di votazione definite al paragrafo 1 dell'articolo 13 dei presenti Statuti per un periodo di cinque anni. Le spese relative alla commissione di controllo sono a carico dell'Organizzazione. 2. La verifica, che ha luogo in base ai documenti giustificativi e se necessario in loco, ha per oggetto di constatare la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertare la buona gestione finanziaria. La Commissione di controllo invia un rapporto alla Commissione dopo la chiusura di ciascun esercizio. 3. La Commissione da' scarico della loro gestione al Direttore ed al Comitato per la loro gestione relativamente a ciascun bilancio.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~art29 · fonte su Normattiva