Articolo XXIII L'articolo 29 della Convenzione diviene l'articolo 28 cosi' redatto: "Articolo 28 Qualora l'Organizzazione eserciti le funzioni previste al paragrafo (b) del comma 2 dell'articolo 2, gli accordi internazionali e le regolamentazioni nazionali relative all'accesso, al sorvolo ed alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti sono obbligatorie per l'Agenzia che adotta ogni provvedimento necessario alla loro applicazione."
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
