Articolo XLIII Il Governo del Regno del Belgio fara' registrare il presente Protocollo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite, in conformita' con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale in conformita' con l'articolo 83 della Convenzione relativo all'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo aver presentato i loro pieni poteri che sono stati riconosciuti come essendo in buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo. FATTO a Bruxelles, il 12 febbraio 1981, in lingua francese, inglese, olandese, portoghese e tedesca, in un solo esemplare che rimarra' depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio che ne comunichera' copia certificata conforme ai Governi degli altri Stati firmatari. Il testo in lingua francese fara' fede in caso di divergenza tra i testi.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~emendamento-conv-artxliii · fonte su Normattiva