1. Il carattere di pubblica utilita' e' riconosciuto all'occorrenza in conformita' alle legislazioni nazionali, con gli effetti derivanti dalle disposizioni di queste ultime relative all'espropriazione per causa di pubblica utilita', alle acquisizioni di immobili necessari alla sistemazione delle installazioni dell'Organizzazione, con riserva dell'accordo dei Governi interessati. La procedura di espropriazione per causa di pubblica utilita' potra' essere esperita dalle autorita' competenti dello Stato in questione, in conformita' con la sua legislazione nazionale, allo scopo dell'acquisto di tali beni in difetto di accordo amichevole. 2. Sul territorio delle Parti contraenti dove la procedura prevista al paragrafo precedente non esiste, l'Organizzazione puo' beneficiare delle procedure di acquisizione forzata utilizzabili a vantaggio dell'aviazione civile e delle telecomunicazioni. 3. Le Parti contraenti riconoscono all'Organizzazione, per le opere e servizi istituiti per suo conto sui loro rispettivi territori, il beneficio dell'applicazione delle regolamentazioni nazionali relative alle limitazioni del diritto di proprieta' immobiliare eventualmente esistenti nell'interesse pubblico, a favore dei servizi nazionali per lo stesso oggetto ed in particolare di quelle concernenti le servitu' di pubblica utilita'. 4. L'Organizzazione sosterra' le spese derivanti dalla applicazione delle disposizioni del presente articolo, compreso l'ammontare delle indennita' dovute conformemente alla legislazione dello Stato sul territorio del quale i beni sono situati.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
