Parti contraenti riconoscono le necessita' per l'Agenzia di avere un proprio equilibrio finanziario, e s'impegano a porre a sua disposizione, tenuto conto delle sue entrate, i mezzi finanziari appropriati nei limiti e alle condizioni definite nello Statuto annesso.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~convenzione-art32 · fonte su Normattiva