1. Ogni controversia che potra' nascere sia tra le Parti contraenti, sia tra le Parti contraenti e l'Organizzazione rappresentata dalla Commissione, relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione o dei suoi Annessi, e che non ha potuto essere regolata per mezzo di trattative dirette o in qualsiasi altra forma, sara' sottoposta ad arbitrato su richiesta di una qualsiasi delle Parti. 2. A questo scopo ciascuna delle Parti designera' in ciascun caso un arbitro e gli arbitri si metteranno d'accordo sulla designazione di un terzo arbitro. Nel caso in cui una parte non avesse designato il suo arbitro entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta dall'altra parte, o nel caso che gli arbitri designati non avessero potuto, entro questi due mesi, mettersi d'accordo sulla designazione del terzo arbitro, ogni parte potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere a tali designazioni. 3. Il tribunale arbitrale fissera' la propria procedura. 4. Ciascuna parte prendera' a suo carico le spese concernenti il suo arbitro e la sua rappresentanza legale nella procedura davanti al tribunale; le spese riguardanti il terzo arbitro come pure le altre spese saranno sostenute dalle parti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale puo' nondimeno fissare una ripartizione diversa di spese se lo ritiene conveniente. 5. Le decisioni del tribunale arbitrale saranno obbligatorie per le parti in controversia.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
