'ambito delle direttive fornite dalla Commissione, l'Agenzia puo' stabilire con i servizi tecnici interessati, pubblici o privati, dipendenti dalle Parti Contraenti, da Stati non contraenti o da organismi internazionali, le relazioni indispensabili al coordinamento della circolazione aerea ed al funzionamento dei suoi servizi. A tal fine essa puo' concludere a nome dell'Organizzazione, sotto riserva di informarne la Commissione, contratti di natura unicamente amministrativa, tecnica o commerciale nella misura in cui sono necessari al suo funzionamento.
Testo vigente dal 5 gennaio 1996
