1. Le spese dell'assistenza fornita dalle squadre di soccorso dello Stato offerente, conformemente alle disposizioni dell'art. 6, comma 1, ivi comprese le spese risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale del materiale importato, non sono prese a carico dello Stato richiedente. 2. In caso di assistenza fornita conformemente alle disposizioni dell'art. 6, comma 2, ed in particolare qualora tale assistenza preveda l'impiego di aeromobili, lo Stato offerente potra' esigere dallo Stato richiedente il rimborso delle spese sostenute. 3. In ogni caso, le squadre di soccorso dello Stato offerente saranno mantenute ed alloggiate, per la durata della loro missione, a spese dello Stato richiedente e approvvigionate con rifornimenti vari se gli approvvigionamenti importati siano stati esauriti. Esse riceveranno ugualmente, in caso di bisogno, l'assistenza medica necessaria.

Testo vigente dal 19 ottobre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-10-04;578~convenzione-art11 · fonte su Normattiva