[1]in vigore

[2]1. Il presente accordo e' approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.

[3]2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente che le procedure a tal fine necessarie sono state completate.

[4]L'applicazione dei titoli II e VI e sospesa fino all'adozione, da parte del Consiglio congiunto, delle decisioni di cui agli articoli 5, 6, 9, 10, 11 e 12.

[5]3. Le notifiche vengono inviate al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'accordo.

[6]4. Il presente accordo sostituisce l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunita' europea e il Messico, firmato il 26 aprile 1991, a decorrere dalla data di applicazione dei titoli II e VI, a norma del paragrafo 2.

[7]5. All'entrata in vigore del presente accordo, tutte le decisioni adottate dal Consiglio congiunto istituito dall'accordo interinale sogli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunita' europea e il Messico, firmato 1'8 dicembre 1997, si considerano adottate dal Consiglio congiunto istituito dall'articolo 45.

[8]Fatto a Bruxelles. addi'' otto dicembre millenovecentonovantasette.

Testo vigente dal 24 agosto 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-25;232~art60 · fonte su Normattiva