Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 2 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, nel penultimo comma, alle parole: «ai depositi», si sostituiscono le parole: «alle attivita'».

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1910.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]LUZZATTI - FANI - RAINERI - SACCHI - SPINGARDI - TEDESCO - CREDARO - FACTA - CIUFFELLI.

[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.

Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-21;579~art10 · fonte del testo