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[1]All'art. 2 del R. decreto 5 novembre 1909, n. 722, nel penultimo comma, alle parole: «ai depositi», si sostituiscono le parole: «alle attivita'».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]LUZZATTI - FANI - RAINERI - SACCHI - SPINGARDI - TEDESCO - CREDARO - FACTA - CIUFFELLI.
[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
