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[1]All'art. 10 del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, va aggiunto il seguente comma:

[2]«In tutti i casi predetti non vi e' pregiudizio alla rivalsa delle spese per i creditori espropriati».

Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-07-21;579~art2 · fonte del testo