Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]All'art. 10 del R. decreto 5 febbraio 1909, n. 37, va aggiunto il seguente comma:
[2]«In tutti i casi predetti non vi e' pregiudizio alla rivalsa delle spese per i creditori espropriati».
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
