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[1]Dopo il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 31 gennaio 1909, n. 71, va aggiunto il comma seguente:
[2]«L'esonerazione di cui nel comma precedente potra' anche accordarsi agli studenti delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, i quali erano inscritti prima del 28 dicembre 1908 nelle altre Universita' od Istituti superiori del Regno».
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
