Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Dopo il secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 31 gennaio 1909, n. 71, va aggiunto il comma seguente:

[2]«L'esonerazione di cui nel comma precedente potra' anche accordarsi agli studenti delle provincie di Messina e di Reggio Calabria, i quali erano inscritti prima del 28 dicembre 1908 nelle altre Universita' od Istituti superiori del Regno».

Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-21;579~art3 · fonte del testo