divulgazione o il trasferimento a terzi delle informazioni e dei materiali ottenuti in base al presente Accordo, possono aver luogo soltanto d'intesa fra le Parti ed alle condizioni poste dalla parte fornitrice.
Testo vigente dal 19 ottobre 1994
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1994-10-04;579~accordo-art10 · fonte su Normattiva