Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
Art. 2 — Ordine di esecuzione
Piena ed intera esecuzione e' data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 20 della Convenzione.
Testo vigente dal 13 maggio 2015
