Ai fini della presente legge:

  • a)per «protezione fisica attiva» si intende la protezione fornita dalle misure e dalle azioni volte ad impedire o contrastare atti di sottrazione illecita di materie nucleari o di sabotaggio contro materie o installazioni nucleari;
  • b)per «protezione fisica passiva» si intende la protezione fornita dalle strutture, dai sistemi e dalle procedure di sorveglianza presso le installazioni nucleari per proteggere le materie nucleari da atti di sottrazione illecita e le materie e le installazioni nucleari da atti di sabotaggio;
  • c)per «piano di protezione fisica» si intende l'insieme delle misure di protezione fisica passiva adottate dall'esercente di un'installazione nucleare o da un vettore autorizzato, comprendenti le modalita' d'interfaccia con le azioni di protezione fisica attiva e, nel caso di trasporto, la relativa proposta di programma;
  • d)per «autorizzazioni» si intendono il nulla osta per la protezione fisica passiva e l'attestato di protezione fisica passiva di cui all'articolo 6, ivi compreso il quadro prescrittivo ad essi associato.

Testo vigente dal 13 maggio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-04-28;58~art3 · fonte su Normattiva