Art. 23 (Trattato)
[1]Il presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni e verra' tacitamente prorogato per periodi successivi di cinque anni a meno che una delle Alte Parti Contraenti non esprima il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto di un anno prima di ogni scadenza.
[2]Fatto a Varsavia il 11 ottobre 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua polacca, entrambi i testi aventi uguale valore.
[3]PER PER LA REPUBBLICA ITALIANA LA REPUBBLICA DI POLONIA
[4]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 19 ottobre 1994
