[1]presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni e verra' di volta in volta tacitamente prorogato per altri cinque anni a meno che una delle Parti Contraenti non esprima all'altra Parte il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Roma il 18 novembre 1990 in duplice esemplare ciascuno in lingua italiana e in lingua russa, entrambi i testi aventi uguale valore.

[2]Per la Repubblica Italiana Per l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196~trattato-art27 · fonte su Normattiva