Art. 21 (Trattato)
[1]Presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni. La sua validita' verra' prorogata tacitamente di volta in volta per nuovi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Roma il 9 gennaio 1992 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua bulgara, entrambi i testi aventi uguale valore.
[2]PER LA REPUBBLICA PER LA REPUBBLICA ITALIANA DI BULGARIA (firma illeggibile) (firma illeggibile)
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 18 marzo 1995
