[1]e sportivi
[2]Nonostante le disposizioni degli articoli 13 e 14, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.
Testo vigente dal 28 novembre 1974
