[1]Articolo XIII

[2]Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro attivita' personali in tale qualita' sono tassabili nello Stato Contraente in cui dette attivita' sono svolte.

Testo vigente dal 17 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;201~artxiii · fonte su Normattiva