[1]Articolo XIII
[2]Nonostante le disposizioni della presente Convenzione, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione e i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro attivita' personali in tale qualita' sono tassabili nello Stato Contraente in cui dette attivita' sono svolte.
Testo vigente dal 17 maggio 1973
