[1]di carattere personale per i non residenti
[2]1. Le persone fisiche che sono residenti dell'Italia godono, ai fini dell'applicazione dell'imposta irlandese, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale di cui godono i cittadini irlandesi non residenti in Irlanda. 2. Le persone fisiche che sono residenti dell'Irlanda godono, ai fini dell'applicazione della imposta italiana, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale di cui godono i nazionali italiani non residenti in Italia.
Testo vigente dal 28 novembre 1974
