[1]di carattere personale per i non residenti

[2]1. Le persone fisiche che sono residenti dell'Italia godono, ai fini dell'applicazione dell'imposta irlandese, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale di cui godono i cittadini irlandesi non residenti in Irlanda. 2. Le persone fisiche che sono residenti dell'Irlanda godono, ai fini dell'applicazione della imposta italiana, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale di cui godono i nazionali italiani non residenti in Italia.

Testo vigente dal 28 novembre 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583~art22 · fonte su Normattiva