[1]generali

[2]1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano l'Irlanda oppure l'Italia, come il contesto richiede;
  • b)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
  • c)il termine "societa'" designa gli enti con personalita' giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;
  • d)l'espressione "residente dell'Irlanda" designa:
  • i)una societa' che ha la sua sede effettiva di controllo e di direzione in Irlanda;
  • ii)ogni altra persona che e' considerata residente in Irlanda ai fini della imposta irlandese e (aa) non residente in Italia ai fini della imposta italiana, o (bb) che soggiorna in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono in totale 91 giorni durante l'anno fiscale;
  • e)l'espressione "residente dell'Italia" designa:
  • i)una societa' che ha la sua sede effettiva di controllo e di direzione in Italia;
  • ii)ogni altra persona che e' considerata residente in Italia ai fini della imposta italiana e (aa) non residente in Irlanda ai fini della imposta irlandese, oppure (bb) se residente in Irlanda, che vi soggiorna per un periodo o per periodi che non eccedono in totale i 91 giorni durante l'anno fiscale;
  • f)le espressioni "residente di uno Stato contraente" e "residente dell'altro Stato contraente" designano una persona residente dell'Irlanda o una persona residente dell'Italia, come il contesto richiede;
  • g)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
  • h)l'espressione "Autorita' competente" designa:
  • 1)per quanto concerne l'Irlanda, i "Revenue Commissioners" o i loro rappresentanti autorizzati;
  • 2)per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze. 2. Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

Testo vigente dal 28 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-09;583~art3 · fonte su Normattiva