[1]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'IRLANDA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSTAZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO.
[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO D'IRLANDA
[3]Riferendosi alla convenzione da loro stipulata per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata oggi, hanno convenuto di adottare le ulteriori seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della predetta convenzione:
[4]Articolo 1
- a)Quando un articolo della presente convenzione prevede (con o senza condizioni) che il reddito percepito da un residente di uno Stato contraente, proveniente da fonti situate nell'altro Stato contraente, sia tassabile soltanto nel detto primo Stato o che sia assoggettato ad imposta nell'altro Stato con aliquota ridotta e, ai sensi della legge in vigore nel detto primo Stato, il citato reddito e' soggetto a tassazione con riferimento all'ammontare che viene rimesso o ricevuto in quello Stato e non con riferimento al suo ammontare totale, allora l'esenzione o la riduzione di aliquota accordata nell'altro Stato ai sensi di siffatto articolo si applichera' soltanto a quella parte di reddito che viene rimessa o ricevuta nel detto primo Stato.
- b)L'articolo 7, relativo agli utili derivanti dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale, avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1960.
- c)(i) Se ai sensi del capitolo IV della parte XXV del "Income Tax Act", 1967 (no. 6 of 1967) (qui di seguito indicato come "prima legge"), o ai sensi del capitolo I della parte XXV di detto "Act" (qui di seguito indicato come "seconda legge"), l'imposta sugli utili di una societa' non e' dovuta sull'intero ammontare di tali utili, per il dividendo derivante da siffatti utili versati da detta societa' ad una societa' che e' residente in Italia e che possiede direttamente almeno il 51 per cento del patrimonio della societa' che paga i dividendi, l'Italia accordera' la deduzione della imposta irlandese che sarebbe stata pagata in mancanza, a seconda del caso, della prima o della seconda legge, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 21. (ii) Il precedente sub-paragrafo (i) non avra' effetto in relazione ai dividendi pagati in dipendenza di utili realizzati, nel caso della prima legge, dopo il 5 aprile 1980, e, nel caso della seconda legge, dopo il 25 novembre 1933.
Testo vigente dal 28 novembre 1974
