[1]generali

[2]1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

  • a)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano la Repubblica finlandese oppure la Repubblica italiana come il contesto richiede;
  • b)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altro ente collettivo (aventi o no la personalita' giuridica);
  • c)il termine "societa'" designa gli enti con personalita' giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;
  • d)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e"impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
  • e)l'espressione "autorita' competente" designa:
  • 1)per quanto concerne la Finlandia il Ministero delle finanze;
  • 2)per quanto concerne l'Italia il Ministero delle finanze; 2. Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

Testo vigente dal 26 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-12-12;1041~art3 · fonte su Normattiva