Ratifica ed esecuzione della convenzione tra Italia e Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Roma il 15 novembre 1979
Art. 3 — Definizioni generali
1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
- a)il termine "Argentina" designa la Repubblica argentina;
- b)il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
- c)le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, a seconda del caso, l'Argentina o l'Italia;
- d)il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa' ed ogni altra associazione di persone;
- e)il termine "societa'" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che e' considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f)le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;
- g)l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi attivita' di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra localita' situate nell'altro Stato contraente;
- h)il termine "nazionali" designa:
- i)le persone fisiche che possiedono la nazionalita' di uno Stato contraente;
- ii)le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' della legislazione in vigore in uno Stato contraente;
- i)l'espressione "autorita' competente" designa:
- i)per quanto concerne l'Argentina: il Ministero dell'economia - Segreteria di Stato per le finanze (Ministerio de economia - Secreturia de Estado de hacienda);
- ii)per quanto concerne l'Italia: il Ministero delle finanze. 2. Per l'applicazione della presente Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e' attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
