[1]di applicazione provvisoria

[2]1. Un governo firmatario che intenda ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio abbia fissato condizioni di adesione ai sensi dell'articolo 54, ma che ancora non abbia potuto depositare il suo strumento, puo' in qualsiasi momento notificare al depositario che, nei limiti delle sue procedure costituzionali e/o legislative, esso applichera' il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore conformemente all'articolo 55 oppure, se e' gia' in vigore, ad una data specificata. 2. Qualsiasi governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il quale notifica al depositario che, a seguito dell'applicazione del presente accordo nei limiti delle sue procedure costituzionali e/o legislative, non sara' in grado di versare il suo contributo al conto della scorta stabilizzatrice, non puo' esercitare i suoi diritti di voto sulle questioni inerenti ai capitoli X - XV del presente accordo. Detto governo dovra' comunque soddisfare tutti i suoi obblighi finanziari in ordine al conto di gestione. Salvo decisione contraria del Consiglio, l'adesione provvisoria di un governo che notifica quanto previsto nel presente paragrafo, non deve superare 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore provvisoria del presente accordo.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-04;583~art53 · fonte su Normattiva