[1]- Arbitrato

[2]1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato. 2. Il tribunale arbitrale e' formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri cosi' nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non e' stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorita' eventualmente designata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, e' stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente e' un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza, e nell'incapacita' di esercitare le funzioni, tale potere e' delegato al Vice-Presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al piu' anziano di eta' fra i membri piu' anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. E' sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione e definitiva ed obbligatoria per le parti. 3. A meno che una diversa procedura di arbitrato non sia prevista in un accordo di associazione, qualunque vertenza tra il Fondo e l'organizzazione internazionale di prodotto associata viene sottoposta all'arbitrato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo.

Testo vigente dal 19 settembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-08-06;584~accordo-art53 · fonte su Normattiva